agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per i proprietari di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio) costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per gli interventi di manutenzione e restauro. Le predette agevolazioni riguardano principalmente:

a) Imposte sui redditi;

b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario;

c) Imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Attenzione: poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare eventuali modifiche sopraggiunte.

 a) Agevolazioni fiscali relative all'imposta sul reddito dei fabbricati

In materia di imposte sui redditi, il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.

Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.

 b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario

La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, che sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all'art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e smi, riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall'imposta; agli enti commerciali una deduzione dall'imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003). Ai fini del conseguimento di tali agevolazioni fiscali, la documentazione e le certificazioni previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal richiedente alla Soprintendenza competente. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali esegue controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.

La dichiarazione deve contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell'immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (prot. n...del..) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta. Alla dichiarazione deve essere allegata copia valida di documento di identità. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di quest'ultimi.

La documentazione da produrre a sostegno della autocertificazione per il beneficio di sgravi fiscali è scaricabile nella “modulistica

c) Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali

Per questa imposta sono previste agevolazioni sull'aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. La parte prima del testo Unico sull'imposta di registro introduce, al fine della fruizione dell'aliquota agevolata, diversi obblighi a carico della parte acquirente (nota II all'art.1). In particolare, qualora già sussista l'accertamento o la dichiarazione di vincolo previsto dal Codice per i beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo medesimo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta dichiarazione di vincolo. La nota medesima, inoltre, disciplina le ipotesi di decadenza dall'agevolazione: qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell'adempimento degli obblighi di conservazione e protezione; nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente; nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. Nei casi descritti, l'Amministrazione dà immediata comunicazione agli uffici finanziari delle violazioni che comportano la decadenza dalla riduzione dell'imposta.